STATUTO
 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA DENOMINATA
"SOCIETA’ ITALIANA DI SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA"
Scarica lo statuto

Costituzione e denominazione dell’Associazione
art. 1
E’ costituita una Associazione scientifico-culturale denominata
"Società Italiana di Sanità Pubblica Veterinaria"
Finalità sociali
art. 2
L’Associazione ha finalità scientifiche, culturali, divulgative e sociali intese alla promozione, al patrocinio ed al coordinamento di studi, ricerche, dibattiti aventi per oggetto le attività di Sanità Pubblica Veterinaria nonché alla formazione del personale; per il conseguimento di una professionalità più aderente ai moderni orientamenti e alle moderne esigenze della Veterinaria.
Obiettivi
art. 3
L’Associazione ha come obiettivi:
- la tutela della salute pubblica mediante azioni di medicina preventiva veterinaria;
- la salvaguardia della salubrità degli alimenti di origine animale;
- la sanità ed il benessere animale;
- la salvaguardia dell’ambiente.
E’ rivolta.:
- al conferimento di una qualificazione all’attività di Sanità Pubblica Veterinaria anche e soprattutto in termini di rinnovamento culturale e medicina preventiva veterinaria;
- all’inserimento delle attività veterinarie nella globalità degli interventi sanitari a tutti i livelli operativi;
- alla formazione professionale degli operatori di sanità pubblica veterinaria con particolare riferimento ai livelli dirigenziali ed attività di proposta e contributo alla qualificazione e alla programmazione;
- allo studio dell’uso oculato delle risorse;
- alla verifica costante della efficienza dei servizi resi all’utenza individuandone modalità e strumenti;
- alla valutazione dell’efficacia delle azioni e degli interventi.
art. 4
l’Associazione ha come scopo la realizzazione dei seguenti interventi:
a) promuovere l’aggiornamento, la ricerca, le indagini, la raccolta, lo studio critico delle esperienze pratiche e scientifiche dei Soci, nonché l’informazione collettiva;
b) favorire e promuovere periodiche riunioni, simposi, convegni e congressi, corsi di formazione e simili, nelle cui sedute saranno svolti e discussi temi scientifici, culturali, sociali di sanità pubblica veterinaria;
c) promuovere la conoscenza, lo studio, l’interpretazione della normativa veterinaria attinente la medicina preventiva intesa come strumento per raggiungere obiettivi e motivare operatori sanitari;
d) favorire la pubblicazione di studi e lavori specifici nonché l’informazione dell’opinione pubblica sui temi di Sanità Pubblica e medicina preventiva veterinaria;
e) promuovere azioni e attività su richiesta di Enti pubblici e privati e di qualsiasi interessato, nel rispetto e compatibilità delle leggi vigenti e delle finalità associative, previa decisione del Consiglio Direttivo e definizione dei relativi aspetti amministrativi;
f) istituzionalizzare e definire rapporti collaborativi e convenzionali con la pubblica amministrazione a livello centrale, regionale e locale;
g) collaborare con le Scuole di Sanità Pubblica Veterinaria dell’Università di Milano e con quelle attivate anche presso le altre facoltà di medicina veterinaria e con altri organismi che svolgono attività formativa degli operatori di Sanità Pubblica inseriti nella pubblica amministrazione;
h) attivare collaborazioni formali con Società nazionali ed internazionali operanti nel settore della Sanità Pubblica.
Soci
art. 5
Alla Associazione possono aderire tutte le persone fisiche e giuridiche che si distinguono in Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Onorari, Soci Sostenitori e Soci Aggregati.
Soci Fondatori: - I Soci Fondatori sono i firmatari dell’atto costitutivo ed assumono i doveri e i diritti dei Soci Ordinari.
Soci Ordinari: – I Soci Ordinari sono cittadini italiani e stranieri con documentata e qualificata professionalità nel settore della Sanità Pubblica Veterinaria. Possono altresì essere iscritti, in numero non superiore al 20% del totale degli iscritti in qualità di Soci Ordinari, i Presidenti o rappresentanti legali di Società, Enti, Associazioni, Comunità che operano nei settori di competenza veterinaria.
Per l’iscrizione è richiesta espressa domanda scritta di ammissione. La domanda è sottoposta all’approvazione del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva al completamento dell’istruttoria ed alla acquisizione degli atti di documentazione. L’iscrizione all’Associazione è annuale e perdura fintanto che il Socio non si dimetta con motivazione scritta e sia in regola con il pagamento delle quote associative.
Soci Onorari: – i Soci Onorari sono cittadini italiani o stranieri distintisi con particolari benemerenze in disciplina di Sanità Pubblica Veterinaria presentati, previo loro consenso scritto, dal Consiglio Direttivo della Associazione ed accettati con delibera dell’Assemblea generale ordinaria dei Soci.
I Soci Onorari non possono superare il 3% dei Soci Ordinari, non sono tenuti al pagamento di quote associative, non possono far parte del Consiglio Direttivo, pur assumendo doveri e diritti dei Soci Ordinari.
Soci Sostenitori: – i Soci Sostenitori sono persone fisiche, Enti od Istituzioni private e pubbliche, che versino un contributo annuale per l’attività dell’Associazione non inferiore a tre volte alla quota associativa individuale.
Soci Aggregati: – sono studenti interessati ai problemi della Sanità Pubblica Veterinaria. I Soci Aggregati contribuiscono con una quota associativa ridotta, la cui entità viene stabilita dal Consiglio Direttivo, partecipano all’attività della Associazione ed all’Assemblea generale, senza diritto al voto.
Doveri e diritti dei Soci
Art. 6 -
Il Socio ha i seguenti doveri e diritti:
doveri:
a) partecipare alle sedute dell’Assemblea Generale;
b) svolgere gli incarichi che gli sono affidati dall’Associazione;
c) essere in regola con il pagamento delle quote associative. Le eventuali dimissioni non lo esimono dagli obblighi finanziari per l’anno in corso e per gli anni precedenti;
diritti:
a) partecipare alle riunioni dell’Assemblea generale dei Soci;
b) votare, con voto diretto per delega, su tutte le questioni poste in votazione;
c) presentare lavori e pubblicazioni nei Congressi, incontri e simili, organizzati dalla Associazione secondo le modalità indicate dal Consiglio.
Organi sociali
Art. 7 -
Gli Organi Sociali sono l’Assemblea Generale dei Soci, il Consiglio Direttivo ed il Presidente. La partecipazione all’attività e cariche sociali non comporta alcun compenso, fatto salvo il rimborso degli oneri sostenuti, debitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo e documentati. E’ prevista la costituzione, con funzione consultiva, di un Comitato formato da esperti qualificati, con documentate attività in Sanità Pubblica Veterinaria.
L’attivazione di questo Comitato è demandato al Consiglio Direttivo.
All’Assemblea Generale partecipano tutti i Soci attivi in regola con il pagamento delle quote sociali con pari diritto di voto e delibera.
I compiti dell’Assemblea Generale dei Soci sono:
a) eleggere ogni cinque anni i componenti eleggibili del Consiglio Direttivo, in numero di sette ed il Collegio dei Revisori dei Conti, in numero di tre. In più possono essere chiamati a partecipare con diritto di voto al Consiglio Direttivo, due rappresentanti di Enti o Associazioni eletti dall’Assemblea.
Le votazioni avranno luogo a scrutinio segreto previa nomina di tre scrutatori da parte del Presidente uscente. In caso di parità di voti conseguiti nelle elezioni verrà considerato eletto il Socio più anziano di età;
b) approvare la relazione biennale del Presidente dell’Assemblea;
c) approvare il bilancio consuntivo e di previsione;
d) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo le quote associative;
e) approvare modifiche allo Statuto;
f) discutere e deliberare gli argomenti posti all’ordine del giorno dal Presidente;
g) avanzare proposte, suggerimenti e pareri.
Le delibere assembleari vengono prese a maggioranza semplice senza conteggio degli astenuti, presenti in prima convocazione almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione, con la stessa maggioranza di cui sopra, qualunque sia il numero dei Soci presenti
I Soci possono farsi rappresentare per le operazioni di voto da un altro Socio, con delega scritta, ciascun Socio non può raccogliere più di due deleghe.
L’Assemblea Generale ordinaria dei Soci è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione, sentito il Consiglio Direttivo, con almeno quindici giorni di anticipo sulla data fissata, con comunicazione scritta semplice e trasmissione dell’ordine del giorno. L’Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali sarà convocata con lettera raccomandata.
L’Assemblea Generale straordinaria dei Soci, è convocata d’obbligo dal Presidente su richiesta scritta del Consiglio Direttivo. L’Assemblea Generale straordinaria deve essere convocata almeno entro sessanta giorni dalla data di richiesta con preavviso almeno di trenta giorni, con comunicazione scritta raccomandata e trasmissione dell’ordine del giorno.
Art. 8
Il Consiglio Direttivo regge l’Associazione. Esso prevede sette membri, tra i Soci Ordinari, più i due eventuali rappresentanti di Enti o Associazioni, eletti dall’Assemblea Generale, con una sola votazione a voto segreto. Sono eletti coloro che riportino il maggior numero di voti.
Il Consiglio Direttivo resta in carica per cinque anni ed i membri non possono essere rieletti consecutivamente. La sostituzione dei membri dimissionari o deceduti avviene mediante surrogazione in base ai verbali dell’ultima Assemblea Elettiva.
I compiti del Consiglio Direttivo sono:
a) eleggere nel suo seno, a maggioranza semplice e con incarico quinquennale il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario. Essi vengono eletti nel corso della prima riunione del Consiglio Direttivo e per la prima volta dall’Assemblea in sede di costituzione. Le cariche non sono cumulabili;
b) proporre all’Assemblea Generale dei Soci, attraverso il Tesoriere, il bilancio di Previsione e presentare il bilancio consuntivo;
c) ratificare la nomina dei nuovi Soci Ordinari, Sostenitori e Aggregati;
d) proporre all’Assemblea Generale la nomina dei Soci Onorari;
e) preparare i lavori dell’Assemblea Generale;
f) proporre le quote associative;
g) vigilare a che lo Statuto dell’Associazione sia osservato;
h) fissare la data dei congressi e formulare proposte per i temi da svolgere;
i) prendere in esame ed esprimere parere sulle proposte di modifica dello Statuto da presentare per l’approvazione all’Assemblea Generale;
l) rispettare le previsioni di bilancio;
m) provvedere al conseguimento delle finalità e dei compiti dell’Associazione e prendere ogni altra decisione nell’interesse dell’Associazione e dei Soci.
Il Consiglio Direttivo si riunisce una volta ogni sei mesi e quante volte il Presidente ne ravvisa l’opportunità. Esso delibera a maggioranza semplice ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Ogni Consiglio Direttivo entra in carica il primo gennaio dell’anno successivo la sua nomina.
Art. 9
Il Presidente dell’Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo e deve essere scelto tra i membri del Consiglio Direttivo.
I compiti del Presidente sono:
a) presiedere e coordinare le sedute dell’Assemblea Generale dei Soci e del Consiglio Direttivo;
b) rappresentare l’Associazione in ogni sede, di fronte ai terzi ed in giudizio;
c) presentare la relazione annuale all’Assemblea Generale dei Soci;
d) firmare i documenti e gli atti ufficiali dell’Associazione;
e) garantire il conseguimento delle finalità e dei compiti propri dell’Associazione;
f) assolvere ogni altro compito nell’interesse dell’Associazione e particolarmente nei casi di urgenza;
g) rappresentare l’Associazione nei congressi e nelle manifestazioni scientifiche e culturali in Italia ed all’estero;
h) assicurare la continuità dell’Associazione.
In caso di impedimento del Presidente lo sostituisce il Vice-presidente.
Per iniziative ed azioni particolari il Presidente, in seguito a richiesta motivata al Consiglio Direttivo e con approvazione altrettanto motivata di quest’ultimo, può delegare a rappresentarlo il Vice-presidente o qualsiasi Socio o gruppi di Soci particolarmente esperti nella disciplina specifica.
Art. 10
Segretario - Il Segretario cura il funzionamento della Segreteria, prepara i documenti da sottoporre al Consiglio Direttivo, provvede a redigere i verbali delle sedute.
Tiene aggiornato lo schedario dei Soci. Tiene il protocollo della corrispondenza. Custodisce l’archivio sociale. Svolge le mansioni stabilite dal Consiglio Direttivo.
Art. 11
Tesoriere - Il Tesoriere provvede alla riscossione delle quote associative. Tiene i libri contabili. Redige il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all’esame del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. Provvede alla gestione finanziaria dell’Associazione.
Art. 12
Collegio dei Revisori dei Conti - I Revisori dei Conti, in numero di tre, eletti tra i Soci, restano in carica 5 anni. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti viene nominato a scrutinio segreto dal Consiglio direttivo nella sua prima riunione a maggioranza semplice.
I Revisori dei Conti devono seguire e controllare la gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione, vigilare sulla regolarità della contabilità, esaminare ed approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo predisposti dal tesoriere ed esaminati dal Consiglio Direttivo.
I Revisori dei Conti partecipano senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo ed hanno la facoltà di chiedere la convocazione.
Gruppi di studio
Art. 13
Per iniziativa del Consiglio direttivo o di Soci, possono essere costituiti gruppi di studio anche a carattere territoriale, per specifici settori.
I gruppi di studio sono composti da soci con accertata competenza sull’argomento e possono cooptare esperti non facenti parte dell’Associazione.
I gruppi di studio devono dare periodicamente, con una frequenza che sarà determinata dal Consiglio Direttivo, informazioni sullo stato dei lavori.
Gli elaborati prodotti su ogni singolo argomento devono essere sottoposti alla valutazione del Consiglio direttivo prima della eventuale pubblicazione.
Sede
Art. 14 l’Associazione ha sede presso la Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche di Brescia – via Bianchi 1. Il trasferimento di sede può avvenire in qualsiasi momento per ragioni chiaramente motivate. Il trasferimento viene proposto dal Consiglio Direttivo e deve essere approvato dall’Assemblea generale dei Soci.
Fondi di finanziamento e patrimonio
Art. 15 L’Associazione, apolitica e aconfessionale, non ha fini di lucro; le fonti dei finanziamenti sono costituite da:
a) quote associative;
b) contributi di singoli individui, società ed Enti privati e pubblici;
c) lasciti o donazioni di persone fisiche o di Enti privati e pubblici;
d) eventuali altre liberalità compresi gli attivi derivanti dall’organizzazione e gestione di corsi di formazione;
e) proventi derivanti da Convenzioni con Enti pubblici o privati.
Le quote associative annuali vanno versate al tesoriere. Esse vengono stabilite su proposta del Consiglio Direttivo dall’Assemblea Generale dei Soci. Vanno versate per il primo anno, all’atto di accettazione della iscrizione. Ciascun versamento deve avvenire entro il 31 marzo.
Non sono frazionabili, rateizzabili o riducibili.
Anno finanziario
Art. 16 L’anno finanziario dell’Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. L’Assemblea Generale dei Soci deve prevedere il totale autofinanziamento a copertura dei corsi di gestione a chiusura dell’anno finanziario.
Modifica dello Statuto
Art. 17 Il presente Statuto può essere modificato dall’Assemblea generale dei Soci a maggioranza assoluta. Possono votare i Soci presenti aventi diritto al voto.
Scioglimento
Art. 18 Lo scioglimento dell’Associazione deve essere approvato da almeno tre quarti dei soci. L’Assemblea Generale è per questo convocata, con avviso raccomandato almeno sessanta giorni di anticipo sulla data fissata. Nel caso dello scioglimento dell’Associazione il patrimonio residuo, eventualmente esistente, verrà devoluto a scopo sociale ad un ente pubblico di ricerca in uno dei settori primari di cui alle finalità previste nell’art. 2, su scelta e decisione della stessa Assemblea Generale dei Soci che ha deliberato lo scioglimento della Società.
Norme ed attribuzioni non dichiarate
Art. 19 Per tutte le norme e le attribuzioni non esplicitamente dichiarate nel presente Statuto, valgono le norme per le Associazioni non riconosciute previste dal Codice Civile.